Art. 3.
(Delega al Governo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante la disciplina dell'imposta di cui all'articolo 1, sentite le competenti Commissioni parlamentari, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) elencazione completa delle transazioni valutarie in contanti e derivate, da e per l'estero, soggette all'imposta di cui all'articolo 1;

          b) previsione dei casi di eccessiva turbolenza del tasso di cambio di una valuta, considerando come criterio di base l'oscillazione di tale tasso oltre il 20 per cento di una specifica media dei venti giorni dei movimenti dei precedenti ultimi valori dello stesso, e definizione della misura della elevazione, oltre l'aliquota di cui al comma 3 dell'articolo 1, in misura

 

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almeno proporzionale all'osservazione registrata e nel rispetto dell'articolo 59 del Trattato istitutivo della Comunità europea;

          c) definizione delle modalità attuative della riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie, quali sostituti di imposta;

          d) coordinamento della disciplina dell'imposta di cui all'articolo 1 con le norme del diritto comunitario, nonché armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

          e) destinazione del gettito derivante dall'imposta di cui all'articolo 1 alla costituzione di un fondo finalizzato al finanziamento di interventi in favore dei Paesi meno sviluppati.

      2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal medesimo comma e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione di cui all'articolo 5, sono emanate, con uno o più decreti legislativi, le necessarie disposizioni integrative e correttive.